Formazione

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

ECM è lo strumento per garantire la formazione continua finalizzata a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e a supportare i comportamenti dei professionisti sanitari.

  • Il sistema ECM è lo strumento per garantire la formazione continua finalizzata a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e a supportare i comportamenti dei professionisti sanitari, con l’obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale in favore dei cittadini.
  • Destinatari della Formazione Continua devono essere tutti i professionisti sanitari che direttamente operano nell’ambito della tutela della salute individuale e collettiva; riguarda anche i liberi professionisti, che possono trovare in esso un metodo di formazione continua e uno strumento di attestazione della propria costante riqualificazione professionale.
  • L’obbligo formativo decorre dall’anno solare successivo alla iscrizione all’ albo professionale.

Informazioni

  • L’attività educativa che serve a mantenere, sviluppare e incrementare le conoscenze, le competenze e le performance degli operatori della sanità e che viene denominata ECM (Educazione Continua in Medicina) è stata introdotta in Italia con il D.L.vo 502/1992 e ulteriormente regolata in base all’Accordo Stato-Regioni dal 1/8/2007).
  • La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha approvato il 13/1/2010 il documento “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM” in cui vengono definiti i nuovi criteri che i provider accreditati devono seguire per l’assegnazione dei crediti ECM. Tali criteri differiscono, per alcuni aspetti, da quelli impiegati finora nel sistema ECM dell’Emilia-Romagna.Dal 1 gennaio 2011 i nuovi criteri saranno obbligatori per aziende e professionisti nel rispetto del D.P.C.M. 26 Luglio 2010.

Obbligo formativo triennio 2023-2025

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha stabilito che l’obbligo formativo degli esercenti le professioni sanitarie per il triennio 2020-2022 è quantificabile in 150 crediti formativi (indicatori della quantità della formazione/apprendimento).

Le riduzioni previste per il triennio 2020-2022 riguardano:

  • una riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo 2023-2025 per i professionisti che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150.
  • una riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo 2023-2025 per i professionisti che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compresi tra 80 e 120.
  • riduzione per i pensionati: i professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale (per salturiamente si intende che non viene prodotto un reddito superiore a 5.000,00 euro) sono esentati dall’obbligo formativo. L’esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario sul portale CoGeAPS.
  • Esonero per frequenza, in Italia o all’estero, di corsi di formazione post-base relativi alla categoria di appartenenza (ad. es. master universitari, corso di formazione in medicina generale) dà diritto all’esonero dalla formazione Ecm. La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese (ad esempio un corso di formazione della durata di un mese e 10 giorni dà diritto all’esonero di 4 crediti Ecm).
  • Esenzioni dall’obbligo formativo Ecm i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale a seguito di alcuni eventi ( ad. es malattia, congedo parentale, congedo obbligatorio di maternità, adozione, aspettativa per cariche pubbliche elettive). L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti Ecm ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata. I periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili, ma non sovrapponibili nell’ambito del triennio.

Obbligo di acquisire crediti in materia di radioprotezione

  • Il Decreto Legislativo 101 del 2020 stabilisce che i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i  tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, debbano riservare almeno il 10% dei crediti formativi del triennio a materie di radioprotezione. Gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare, almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio. Si precisa che le percentuali utili a calcolare i crediti formativi obbligatori in materia di radioprotezione, sono riferite all’obbligo formativo individuale. Ad esempio, se un medico di medicina generale ha l’obbligo formativo del triennio attuale (150) ridotto di 30 crediti perché nel triennio precedente ha conseguito un numero di crediti ricompreso tra 120 e 150, la percentuale obbligatoria del 10% per crediti da acquisire in materia di radioprotezione del paziente si applica a 120, cioè 12 crediti. La Commissione Nazionale ECM dispone anche che, nel limite massimo del 50%, i crediti previsti per l’obbligo in materia di radioprotezione possono essere conseguiti mediante autoformazione, fermo restando che il numero crediti raccolti con autoformazione non può superare il 20% dei crediti totali del triennio.
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