Normativa

Posta elettronica certificata (PEC)
La posta elettronica certificata diventa obbligatoria per le nuove imprese, per quelle esistenti (entro tre anni) e per la pubblica amministrazione. Lo stesso obbligo si estende ai professionisti, che entro un anno devono comunicare a Ordini o collegi il proprio indirizzo. Ordini e collegi pubblicano un elenco riservato consultabile solo dalle pubbliche amministrazioni. Nei rapporti tra imprese, professionisti o PA, l’utilizzo della PEC sarà automatico anche senza la preventiva ac-cettazione del destinatario. La consultazione telematica dei singoli indirizzi nei registri delle imprese e negli Albi dei professionisti è libera e gratuita. La consultazione degli elenchi è invece possibile solo per le pubbliche amministrazioni in relazione agli adempi-menti amministrativi di loro competenza.

Estratto Legge 2/2009
6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e del-la ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesi-ma data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elet-tronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai ri-spettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del pre-sente decreto, Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via te-lematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 47, comma 3 lettera a), del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al de-creto legislativo 7 marzo 2005, n.82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell’ambito delle risorse disponibili.

9. Salvo quanto stabilito dall’articolo 47, commi 1e 2, del Codice dell’amministrazione digi-tale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponi-bilità ad accettarne l’utilizzo.

10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L’estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

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